Ordinanza — n. 33016/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSANO DIODATO nato a EBOLI il 04/07/1980 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; i 2586_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bassano Diodato a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 divo rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è inammissibile ìn quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33016/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 divo rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è inammissibile ìn quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSANO DIODATO nato a EBOLI il 04/07/1980 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; i 2586_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bassano Diodato a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 divo rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è inammissibile ìn quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 a rile 2021 Il Consigli /i - tensore il Presidente ,DEPOSITATA !N CANCUL' E-RiA i O . S