Ordinanza — n. 33015/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI ANGELO nato a ZEVIO il 08/02/1990 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2585_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Guarnieri Angelo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 c.p; Ordinanza — n. 33015/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglìanza sulla decisione. Ritenuto di disattendere la richiesta di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, non avendo la stessa svolta alcuna effettiva attività difensiva. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniarìa nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI ANGELO nato a ZEVIO il 08/02/1990 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2585_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Guarnieri Angelo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglìanza sulla decisione. Ritenuto di disattendere la richiesta di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, non avendo la stessa svolta alcuna effettiva attività difensiva. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniarìa nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 aprile 2 I 1 Il Consigliere re il Presidente i ?L FUNZIOR . 'O :7