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Ordinanza — n. 33014/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33014/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33014/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJURIC BRUNO nato a BOLOGNA il 27/08/1979 avverso l'ordinanza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2576_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Djuric Bruno a mezzo del difensore avverso la ordinanza sopra indicata che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati in quanto effettivamente l' impugnazione, come rilevato dalla Corte di appello, era del tutto generica e non considerava lo specifico contenuto della sentenza di condanna. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate sanzione sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJURIC BRUNO nato a BOLOGNA il 27/08/1979 avverso l'ordinanza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2576_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Djuric Bruno a mezzo del difensore avverso la ordinanza sopra indicata che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati in quanto effettivamente l' impugnazione, come rilevato dalla Corte di appello, era del tutto generica e non considerava lo specifico contenuto della sentenza di condanna. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 irile 2021 Il Consig r, stensore il Presidente _12> 1DEPOS1TATA IN CANCELLER