Ordinanza — n. 33014/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJURIC BRUNO nato a BOLOGNA il 27/08/1979 avverso l'ordinanza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2576_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Djuric Bruno a mezzo del difensore avverso la ordinanza sopra indicata che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati in quanto effettivamente l' impugnazione, come rilevato dalla Corte di appello, era del tutto generica e non considerava lo specifico contenuto della sentenza di condanna. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJURIC BRUNO nato a BOLOGNA il 27/08/1979 avverso l'ordinanza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2576_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Djuric Bruno a mezzo del difensore avverso la ordinanza sopra indicata che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati in quanto effettivamente l' impugnazione, come rilevato dalla Corte di appello, era del tutto generica e non considerava lo specifico contenuto della sentenza di condanna. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 irile 2021 Il Consig r, stensore il Presidente _12> 1DEPOS1TATA IN CANCELLER