Italian Court dismisses appeal for evasion as arguments differ from first instance facts and are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maffei Marco inadmissible due to a lack of admissibility. Although the appellant argued for generic mitigating circumstances and recidiva, the court found these arguments differed from the specific factual assessments made by the lower court. Consequently, the court upheld the conviction for evasion and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must strictly adhere to the facts and legal grounds of the first instance; arguments differing from the original record or based on generic assertions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI MIRCO nato a FOGGIA il 31/05/1991 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; -2555_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Maffei Marco a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione dí legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (attenuanti generiche, recidiva e art. 131 bis cod. peli.), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Del tutto generiche e inconsistenti, infine, le deduzioni ijn ordine alle sospensioni per impedimento, finalizzate a rideterminare il termine di prescrizione, pacificamente non ancora decorso alla data della sentenza di appello. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma i 7 a rile 2021 Il Co lie 'e estensore il Presidente !DEPOS; TATA IN CANCELLERIA I 07 SET 2021 IL FUNZI