Ordinanza — n. 33010/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARIN ROBERTO nato a ROVIGO il 10/08/1972 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2536_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Barin Roberto a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati in quanto la sentenza ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza delle SSUU in tema di concorso formale di reati per la condotta di resistenza nei confronti di più PPUU. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33010/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARIN ROBERTO nato a ROVIGO il 10/08/1972 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2536_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Barin Roberto a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati in quanto la sentenza ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza delle SSUU in tema di concorso formale di reati per la condotta di resistenza nei confronti di più PPUU. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p ocessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma i117 aprile 2021 Il Consí Iiirf„estensore il Presidente iDEPOSITAT IN cANcELLERIA i O 7