Ordinanza — n. 33008/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAURO GIOVANNI nato a VERONA il 16/04/1972 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; () 2528_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Sauro Giovanni a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, l'applicazione della causa dì non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e la sussistenza del fatto contestato, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura dì cui ìn dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. e la sussistenza del fatto contestato, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura dì cui ìn dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAURO GIOVANNI nato a VERONA il 16/04/1972 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; () 2528_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Sauro Giovanni a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, l'applicazione della causa dì non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e la sussistenza del fatto contestato, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura dì cui ìn dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuilì e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 aprite 2021 Il Consigliere dstensore il Presidente 7 ---, , 3DEPOSITATA IN CANCELLER