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Ordinanza — n. 33004/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33004/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33004/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO MATTEO nato a CERIGNOLA il 07/02/1985 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2516_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Calvio Matteo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (attenuanti generiche e giudizio di comparazione, entità della pena e sospensione condizionale), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33004/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena infrazione privilegiata maggiorazione dissuasiva sanzioni pecuniarie motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO MATTEO nato a CERIGNOLA il 07/02/1985 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2516_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Calvio Matteo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (attenuanti generiche e giudizio di comparazione, entità della pena e sospensione condizionale), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 aprile 2021 Il Consigliere es`n re il Presiden