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Ordinanza — n. 33002/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33002/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33002/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU DUMITRU COSMIN nato il 22/02/1990 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2486_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, n N letto il ricorso proposto da Dumitru Dumitrii mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale quanto al diniego della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis cod. pen., unico punto proposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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articolo 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33002/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen., unico punto proposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali responsabilità scemata commisurazione della pena minorile contravvenzione bagatellare attenuazione della pena punibilità

Disposizioni normative citate

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articolo 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU DUMITRU COSMIN nato il 22/02/1990 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2486_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, n N letto il ricorso proposto da Dumitru Dumitrii mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale quanto al diniego della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis cod. pen., unico punto proposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 ap le 2021 Il Consigliere ensore il Presidente -FA