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Ordinanza — n. 32997/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32997/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32997/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WERDA MANSOUR nato il 31/01/1996 GRAJA MAKRAM nato il 05/06/1996 avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 2373.2021 ORDINANZA

Regesto Legislator

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art 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio, letti i ricorsi proposti da Werda Mansour e Graja Makram avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il reato di resistenza a p.u. e altro ; osserva: i ricorso sono inammissibili in quanto sono stati proposti dagli imputati personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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gravi addebiti penali riesame dell'entità pena traffico grave di stupefacenti precedenti penali rilevanti revisione della sentenza penale sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art 613 cod. proc. pen
e altro ; osserva: i ricorso sono inammissibili in quanto sono stati proposti dagli imputati personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WERDA MANSOUR nato il 31/01/1996 GRAJA MAKRAM nato il 05/06/1996 avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 2373.2021 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letti i ricorsi proposti da Werda Mansour e Graja Makram avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il reato di resistenza a p.u. e altro ; osserva: i ricorso sono inammissibili in quanto sono stati proposti dagli imputati personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 9/20201 Il Consiglie er itsere il Presidente O 7_ SET 202