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Ordinanza — n. 32996/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32996/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32996/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIM ALLAH YASSINE nato il 15/07/1987 avverso la sentenza del 13/01/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2338_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Daim Allah Yassine a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 delF8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 581 c.p; Ordinanza — n. 32996/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 delF8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate sanzione sproporzionata ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 581 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIM ALLAH YASSINE nato il 15/07/1987 avverso la sentenza del 13/01/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2338_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Daim Allah Yassine a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 delF8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 aprile 021 Il Consigliere énsore il Presidente 55---E-Po S I71\ IN CANCELLERIA 0 7 SET