Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32992/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32992/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32992/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANNERA GIACOMO nato a ERICE il 20/07/1991 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2239_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Santannera Giacomo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. In particolare, il primo motivo ripropone in termini generici il tema della veridicità della testimonianza e il secondo invoca apoditticamente le attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 32992/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. In particolare, il primo motivo ripropone in termini generici il tema della veridicità della testimonianza e il secondo invoca apoditticamente le attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
attendibilità dei testimoni censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare verosimiglianza dei motivi d'asilo prova facilitata lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Santannera Giacomo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANNERA GIACOMO nato a ERICE il 20/07/1991 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2239_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Santannera Giacomo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. In particolare, il primo motivo ripropone in termini generici il tema della veridicità della testimonianza e il secondo invoca apoditticamente le attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara nyammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 .3--13‘ .ile 021 Il Consili &este sore il Presidente