Ordinanza — n. 32989/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCENTE ANDREA nato a BARI il 19/02/1983 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; \r 2197_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Saccente Andrea a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. In particolare, è stata particolarmente valutato dalla corte di appello il profilo della sussistenza del dolo e del vizio parziale dì mente, a conferma del carattere meramente ripetitivo del ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32989/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, è stata particolarmente valutato dalla corte di appello il profilo della sussistenza del dolo e del vizio parziale dì mente, a conferma del carattere meramente ripetitivo del ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCENTE ANDREA nato a BARI il 19/02/1983 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; \r 2197_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Saccente Andrea a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. In particolare, è stata particolarmente valutato dalla corte di appello il profilo della sussistenza del dolo e del vizio parziale dì mente, a conferma del carattere meramente ripetitivo del ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processijalí e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 aprile 2021 Il Consigliere sore il Pres