Ordinanza — n. 32984/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI PAMELA nato a ASCOLI PICENO il 16/06/1991 avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 35148/2020 ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ricci Pamela avverso la sentenza sopra indicata che la condannava per il reato di evasione ; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32984/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 35148/2020 ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ricci Pamela avverso la sentenza sopra indicata che la condannava per il reato di evasione ; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI PAMELA nato a ASCOLI PICENO il 16/06/1991 avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 35148/2020 ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ricci Pamela avverso la sentenza sopra indicata che la condannava per il reato di evasione ; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 07/04/2022 Il Consig estensore il Presidente IN CANCETATAEPO S l I LLERIA 07 SET 20