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Ordinanza — n. 32983/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32983/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32983/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MAURIELLO ANTONIO nato a CONTURSI TERME il 09/08/1946 avverso il provvedimento del 02/11/2020 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; La Corte, letta la richiesta di rimessione del processo presentata da Antonio Mauriello, imputato nel processo 861/2020 RG del Tribunale di Salerno, osserva; Mauriello è accusato di reati contro la PA, in particolare di corruzione ex art. 319 cod. pen.) commessi nel suo ruolo di giudice tributario.

Regesto Legislator

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art. 319 cod. pen; Ordinanza — n. 32983/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 319 cod. pen.) commessi nel suo ruolo di giudice tributario.

Parole chiave

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ricusazione di pubblici ministeri difetto di legittimazione del ministero pubblico dubbi sull'imparzialità ritardo del ministero pubblico parzialità del giudice sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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art. 319 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MAURIELLO ANTONIO nato a CONTURSI TERME il 09/08/1946 avverso il provvedimento del 02/11/2020 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; La Corte, letta la richiesta di rimessione del processo presentata da Antonio Mauriello, imputato nel processo 861/2020 RG del Tribunale di Salerno, osserva; Mauriello è accusato di reati contro la PA, in particolare di corruzione ex art. 319 cod. pen.) commessi nel suo ruolo di giudice tributario.

Deduce la sussistenza di una grave condizione locale che turba lo svolgimento del processo. tale richiesta è manifestamente infondata in quanto l'imputato non indica chiari elementi significativi di tale grave condizione locale ma prospetta una serie di condizioni del tutto irrilevanti: Ricostruisce un preteso accanimento mediatico nei suoi confronti, cui però corrispondono riferimenti ad articoli di giornale di contenuto sostanzialmente "comune"; i giornali rappresentano una vicenda di interesse pubblico (qual è, senza dubbio, quella della sistematica corruzione di un giudice tributario) senza, da quanto riferito e/o risultante dagli allegati, discostarsi dal normale stile giornalistico su casi analoghi.

Rispetto a quanto sostenuto da Mauriello va anche rimarcata l'irrilevanza della doglianza relativa all'avere gli articoli di giornale fatto riferimento a vicende ancora sub iudice, non essendovi il divieto di pubblicare notizie sui processi in corso, prima della decisione definitiva. Ma ciò che più conta è che, sulla base degli argomenti svolti nell'istanza, non è dato comprendere perchè tali articoli debbano turbare il processo, producendo effetti diversi dalla comune cronaca giudiziaria. Prospetta argomenti relativi alla decisione del Tribunale del riesame che sono palesemente del tutto inconsistenti; l'istante rappresenta con chiarezza che non condivide il contenuto della decisione ma, poi, non riesce a fare comprendere ove, in tale specifica ordinanza, dovrebbe rinvenirsi la differenza tra una decisione (asseritamente) erronea e una decisione dettata, come sembra dire Mauriello, da "pregiudizi di colpevolezza".

In particolare, poichè il Tribunale ha fatto riferimento a dichiarazioni di persone che riferivano della deprecabile abitudine dell'imputato di "segnalare" processi il cui esito interessava allo studio professionale nel quale aveva partecipazione diretta e familiare, poteva essere un elemento valutabile ai fini richiesti l'assenza fisica dei verbali di tali dichiarazioni negli atti ma non è certo elemento significativo la non condivisione di tale decisione da parte di Mauriello. E' del tutto soggettiva, quindi, l'idea che la ordinanza sia stata dettata da condizionamenti e non dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di elementi indicativi di un serio rischio di recidivanza.

E' inconsistente anche il rilievo della incompatibilità in ragione del rapporto di affinità di Mauriello con un magistrato del distretto di Salerno; in assenza di altre circostanze ulteriori rispetto a tale solo dato, va rimarcato che, a determinate condizioni, secondo comuni regole vi può essere una incompatibilità del singolo magistrato rispetto all'ufficio giudiziario ma non una incompatibilità di tutti gli altri componenti dell'ufficio rispetto al singolo, come sembra invocare l'istante. Va quindi dichiarata l'inammissibilità con le statuizioni conseguenti.

PQM Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. RcAna, osì deciso il