Ordinanza — n. 32858/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9/10/2020, il Tribunale di Milano dichiarava Fiorenza Libretti colpevole delle contravvenzioni ascritte - commesse nella qualità di amministratore unico della "Brio s.r.l." - e la condannava alla pena di 3.600,00 euro di ammenda. Propone appello l'imputata, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, chiede la rinnovazione parziale dell'istruttoria, con escussione di alcuni soggetti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32858/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 dell'8/4/2013, Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBRETTI FIORENZA nato a MILANO il 08/02/1966 avverso la sentenza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9/10/2020, il Tribunale di Milano dichiarava Fiorenza Libretti colpevole delle contravvenzioni ascritte - commesse nella qualità di amministratore unico della "Brio s.r.l." - e la condannava alla pena di 3.600,00 euro di ammenda.
2. Propone appello l'imputata, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, chiede la rinnovazione parziale dell'istruttoria, con escussione di alcuni soggetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che - qualora tale impugnazione sia invece proposta - deve verificarsi l'effettiva possibilità di convertire l'atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il concreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particolare, la Corte di appello - prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo che dà esistenza giuridica all'atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice competente (in tal senso, Sez.
U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 dell'8/4/2013, Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez.
U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150).
5. Tanto premesso, osserva la Corte che proprio in questi ultimi termini si sviluppa l'impugnazione in esame, che sollecita l'assoluzione dell'imputata su presupposti di puro merito, su elementi documentali e dichiarativi - diffusamente richiamati - dei quali chiede al Collegio una nuova e differente valutazione; il che, tuttavia, non è consentito.
6. La questione di fatto posta dall'appello - chi ricoprisse la carica di amministratore della società al 22/6/2017 - è stata, inoltre, adeguatamente affrontata dal Tribunale, che l'ha risolta con argomento del tutto congruo, fondato su oggettivi elementi istruttori e privo di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile. 6.1. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che:
a) la documentazione prodotta dalla difesa attestava che 1'11/5/2017 la ricorrente aveva ceduto l'intera partecipazione ad Antonino Scalici, così divenuto socio unico;
b) per contro, non poteva ritenersi provato che, alla stessa data, la Libretti avesse dismesso anche la carica di amministratore, in favore ancora dello Scalici. Infatti, 1) il relativo verbale di assemblea recava una data (11 maggio), ma non l'anno;
2) la data certa non poteva ricavarsi da ulteriori atti;
3) il notaio intervenuto aveva riferito che il citato verbale assembleare non era stato allegato all'atto di cessione di quote, né redatto con la sua collaborazione;
4) la contestualità dei due interventi era smentita anche dalla circostanza che il 6/6/2017 era stata iscritta presso la Camera di commercio solo la cessione di quote, non quella della carica (la cui iscrizione, infatti, era avvenuta solo il 12/7/2017, data di presentazione della querela da parte della ricorrente). A questi elementi - concreti e di sicura valenza probatoria - la sentenza ha poi aggiunto che, in sede di ispezione (22/6/2017), la Libretti aveva riferito di essere l'amministratore unico della società, "precisando solo di aver ceduto le quote della Brio al sig.
Scalici"; oltre a ciò, la Corte ha evidenziato che l'imputata aveva riferito di aver dovuto domandare copia del verbale assembleare allo Scalici, per procedere all'iscrizione del nuovo nominativo, senza tuttavia spiegare il motivo della richiesta, visto che era già in possesso di un esemplare dello stesso verbale. Da ultimo, la sentenza si è soffermata su un "atto di accollo debito con quietanza liberatoria", acquisito al fascicolo, evidenziandone l'assoluta inidoneità a sostenere la tesi avanzata dalla ricorrente. Ritenuta, pertanto, amministratore della società alla data del 22/6/2017, con motivazione logica e rigorosa.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu