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Ordinanza — n. 32855/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32855/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32855/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Corrsentenza del 20/1/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 17/4/2019 dal Tribunale di Viterbo, con la quale Piergiorgio Maria Amici era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen. e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 544-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32855/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché, a carico di entrambi, quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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assassinio qualificato principio in dubio pro reo omicidio colposo carenza di credibilità oggettiva dubbio ragionevole principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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art. 544-bis cod. pen
Corrsentenza del 20/1/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 17/4/2019 dal Tribunale di Viterbo, con la quale Piergiorgio Maria Amici era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICI PIERGIORGIO MARIA nato a RIETI il 11/09/1942 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Corrsentenza del 20/1/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 17/4/2019 dal Tribunale di Viterbo, con la quale Piergiorgio Maria Amici era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen. e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La colpevolezza dell'Amici sarebbe stata confermata con argomento viziato, soprattutto con riguardo alla mera ipotesi che lo stesso avesse sparato al gatto prima di esser visto dal teste Bagnoli, del che non vi sarebbe alcun riscontro; il medesimo testimone, peraltro, avrebbe sentito un solo colpo, e questo avrebbe attinto una ciotola in alluminio, non i gatti presenti in zona. La sentenza, ancora, non si ispirerebbe al canone del prudente apprezzamento e dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ribadendo la condanna del ricorrente pur in assenza di decisivi accertamenti, con particolare riguardo a quanto rinvenuto nel corpo del gatto od alla capacità di fuoco della carabina dell'Amici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (colpo sparato e relativo bersaglio, deposizione del testimone), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che:

a) Marta Patrizia Nebiosi aveva riferito che dal 27/3/2017 era scomparsa una gattina, che di norma sostava con altri gatti presso la colonia felina di cui si occupava la donna;

b) in quella stessa data, il marito - Renato Bagnoli - aveva udito un colpo di arma da fuoco, così notando una vettura "dal cui finestrino sporgeva una carabina, puntata in direzione del luogo ove solitamente si trovavano i gatti";

c) il Bagnoli si era avvicinato al mezzo, ed aveva sentito dire dal conducente (il ricorrente) che "non stava facendo nulla";

d) allertati i Carabinieri, nel portabagagli della vettura erano stati trovati una carabina ad aria compressa e dei bersagli;

e) l'Amici sosteneva, in dibattimento, di aver voluto soltanto provare la nuova arma, "ma di non aver tirato verso gli animali, bensì verso un bersaglio di carta". Quest'ultima circostanza, tuttavia, non aveva trovato riscontro, dato che il teste Bagnoli non l'aveva riferita;

f) quattro giorni dopo il 27/3/2017, la Nebiosi aveva ritrovato la gattina scomparsa, che, sottoposta a radiografia, aveva mostrato la presenza di un corpo estraneo radiodenso, compatibile con un pallino di piombo. L'animale era stato infine soppresso, attesa la gravità del quadro clinico.

6. Muovendo da queste premesse oggettive, la sentenza ha dunque ribadito la responsabilità penale dell'imputato. Questi, infatti, non aveva negato di aver sparato con la propria carabina, ed il felino era stato perso di vista" proprio il giorno in cui, per contro, lo stesso Amici era stato notato, sul posto, puntare l'arma all'indirizzo dei gatti. Al riguardo, peraltro, la Corte di appello ha sottolineato che, se è vero che il Bagnoli aveva udito il rumore del proiettile su una ciotola di alluminio (dove alcune persone lasciavano il cibo per i gatti), non si poteva tuttavia escludere che lo stesso imputato avesse sparato altri colpì, così da colpire la gatta. Specie, peraltro, in assenza di elementi che indicassero, in zona, la contestuale presenza di altre persone, oltre al ricorrente.

7. Dal che, un apparato argomentativo solido e non manifestamente illogico, che ben supera il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio e, quindi, impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché, a carico di entrambi, quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore del