Ordinanza — n. 32852/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15/12/2020, la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia emessa il 26/2/2020 dal Tribunale di Busto Arsizio, concedeva a Marco Denaro le circostanze attenuanti generiche, così riducendo ad un anno e quattro mesi di reclusione la pena allo stesso inflitta in ordine al delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32852/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di seguito, e sempre con motivazione adeguata, la Corte di appello ha valorizzato il profilo psicologico del reato ("particolare intensità del dolo"), rimarcato dalla ripetuta e sistematica sottrazione all'Erario dei ricavi accumulati. E senza che, in termini contrari, potesse valere la mancanza di frode nella condotta riscontrata, atteso che l'art. 4 in rubrica è stato delineato dal legislatore proprio con tali caratteri, tanto da ricevere una cornice edittale meno grave di quella prevista per i reati di cui agli artt. 2 e 3, d. Igs. n. 74 del 2000, connotati proprio dal requisito della fraudolenza.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENARO MARCO nato a MILANO il 30/04/1967 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/12/2020, la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia emessa il 26/2/2020 dal Tribunale di Busto Arsizio, concedeva a Marco Denaro le circostanze attenuanti generiche, così riducendo ad un anno e quattro mesi di reclusione la pena allo stesso inflitta in ordine al delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo all'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva, anche alla luce dell'incensuratezza del soggetto e delle modalità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile; la Corte di appello, infatti, ha confermato la pena base in forza di un solido compendio argomentativo, fondato su oggettive e rigorose considerazioni e privo della carenza denunciata. Come tale, dunque, non censurabile.
4. In particolare, la sentenza ha^ sottolineato che l'individuazione della sanzione base in due anni e sei mesi di reclusione ben si giustificava alla luce:
a) dell'ingente ammontare dell'imposta evasa nel 2010, pari a 881.102,64 euro (la soglia - nella disciplina applicabile - era pari a 150.000 euro);
b) della mancanza di ogni resipiscenza, resa evidente dal mancato pagamento della somma negli anni successivi;
c) delle condotte precedenti a quelle in rubrica, che, pur improcedibili per intervenuta prescrizione, evidenziavano il medesimo fine illecito di quelle contestate. E fermo restando, peraltro, che il Tribunale aveva tenuto conto anche dello stato di incensuratezza del Denaro, come espressamente indicato alla pag.
6. Di seguito, e sempre con motivazione adeguata, la Corte di appello ha valorizzato il profilo psicologico del reato ("particolare intensità del dolo"), rimarcato dalla ripetuta e sistematica sottrazione all'Erario dei ricavi accumulati. E senza che, in termini contrari, potesse valere la mancanza di frode nella condotta riscontrata, atteso che l'art. 4 in rubrica è stato delineato dal legislatore proprio con tali caratteri, tanto da ricevere una cornice edittale meno grave di quella prevista per i reati di cui agli artt. 2 e 3, d. Igs. n. 74 del 2000, connotati proprio dal requisito della fraudolenza.
5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 202