Ordinanza — n. 32851/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 6/10/2020, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 14/10/2019 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale Salvatore Carollo era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 46, comma 2, in relazione all'art. 55, comma 5, lett. c), d. Igs. n. 81 del 2008, e condannato alla pena di tre mesi di arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32851/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROLLO SALVATORE nato a BAGHERIA il 22/01/1965 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6/10/2020, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 14/10/2019 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale Salvatore Carollo era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 46, comma 2, in relazione all'art. 55, comma 5, lett. c), d. Igs. n. 81 del 2008, e condannato alla pena di tre mesi di arresto.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte avrebbe confermato la pena, peraltro detentiva, senza valutare adeguatamente i plurimi motivi di gravame sollevati sul punto, e sviluppando un argomento laconico, specie con riguardo ai precedenti penali. Errata, peraltro, sarebbe l'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe chiesto il giudizio, atteso che - in sede di opposizione al decreto penale di condanna - lo stesso aveva fatto domanda di oblazione, poi non pagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello, pronunciandosi proprio sulla questione del trattamento sanzionatorio (unico motivo di gravame), ha infatti steso una motivazione del tutto congrua, solida ed ancorata a logica valutazione di tutti gli elementi in esame. Come tale, dunque, non censurabile.
4. In particolare, la sentenza ha valorizzato il numero e la rilevanza delle violazioni riscontrate in materia di prevenzione incendi, ancor più gravi, peraltro, perché relative ad un'attività di produzione di mobili, beni notoriamente infiammabili. A tale riguardo, inoltre, la Corte ha sminuito l'argomento difensivo secondo cui non sarebbero state valutate le tante prescrizioni osservate dal Corollo, sia perché del tutto generico, sia - e soprattutto - perché fondato su comportamenti obbligatori per legge, il cui rispetto, dunque, non può costituire motivo di merito.
5. Ancora, sono stati richiamati i plurimi precedenti penali, taluni dei quali ancora connessi all'attività produttiva svolta dall'imputato. A questo proposito, peraltro, la Corte di appello ha preso in esame l'assunto per il quale le pregresse violazioni all'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sarebbero "sottosoglia" (di importo, cioè, inferiore a 10.000 euro annui), remote od oggetto di riabilitazione; a prescindere dalla genericità del primo rilievo (non conoscendosi l'entità dei versamenti omessi), infatti, questi reati costituivano comunque espressione di un'attività imprenditoriale svolta in costante violazione della normativa di settore.
6. Infine, quanto alla scelta del rito, ha poco rilievo la circostanza che il ricorrente - opponendo il decreto penale di condanna - non avesse fatto richiesta di giudizio ordinario (come affermato dalla Corte di appello), ma di oblazione, dato che il mancato versamento delle somme a questa relative ha comportato ex se l'accesso al dibattimento, come di certo conosciuto dal ricorrente; dunque, con conseguente accettazione della possibile pena detentiva. A respinger la quale, peraltro, non sono stati proposti neppure argomenti in punto di insussistenza o non punibilità del fatto, o sua scarsa rilevanza, così da non potersi censurare l'opzione scelta della stessa pena dell'arresto.
7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021 igliere esten