Ordinanza — n. 32850/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3/7/2020, il Tribunale di Napoli dichiarava Immacolata Natale colpevole della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. e la condannava alla pena di 120,00 euro di ammenda. Propone appello l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché la stessa Natale non lo ha commesso; dall'istruttorio svolta, infatti, non sarebbero emersi gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 674 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32850/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 dell'8/4/2013, Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE IMMACOLATA nato a NAPOLI il 03/12/1949 avverso la sentenza del 03/07/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/7/2020, il Tribunale di Napoli dichiarava Immacolata Natale colpevole della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. e la condannava alla pena di 120,00 euro di ammenda.
2. Propone appello l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché la stessa Natale non lo ha commesso; dall'istruttorio svolta, infatti, non sarebbero emersi gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Occorre premettere, in termini generali, che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che - qualora tale impugnazione sia invece proposta - deve verificarsi l'effettiva possibilità di convertire l'atto di appello in ricorso per cassazione„ analizzando il concreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particolare, la Corte di appello - prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo che dà esistenza giuridica all'atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice competente (in tal senso, Sez.
U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 dell'8/4/2013, Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez.
U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150).
5. Tanto premesso, rileva il Collegio che esattamente in questi ultimi termini si atteggia il gravame proposto dalla Natale, con il quale si conclude per l'assoluzione dell'imputata; questa istanza - propria della sola fase di merito - è infatti sostenuta da considerazioni dello stesso tenore, inammissibili di fronte alla Corte di legittimità, quali l'astratta inattendibilità dei testi di accusa, l'assenza di testimonianze circa lo sgocciolamento dei panni stesi dall'imputata, l'ampiezza dei balconi, il regolamento condominiale, la frequenza dell'evento.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Con i liere