Ordinanza — n. 32849/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso va dichiarato inammissibile. 2.Le censure relative all'affermazione di responsabilità non sono proponibili in sede di legittimità, atteso che, come si desume dal tenore della doglianza, esse involgono esclusivamente censure di merito all'impugnata sentenza, riguardanti, da un lato la rivalutazione del compendio probatorio e dall'altro la ricostruzione in fatto della vicenda, ambiti che esulano dal sindacato di legittimità. 3.Inammissibile è la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32849/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza, l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, tr- nze2zit›;ifeacli=f+d~, ha proposto appello - convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.)- chiedendo l'assoluzione dal reato contestatogli ed in subordine la rideterminazione della pena nel mimino edittale con concessione dei benefici.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMILIANI MARIA nato a MONTOPOLI DI SABINA il 25/09/1941 avverso la sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3/12/2020, il Tribunale di Rieti dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 21 comma 1 lett. a), 60 comma 1 lett.
a) d.lvo 81/2008 e la condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza, l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, tr- nze2zit›;ifeacli=f+d~, ha proposto appello - convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.)- chiedendo l'assoluzione dal reato contestatogli ed in subordine la rideterminazione della pena nel mimino edittale con concessione dei benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.Le censure relative all'affermazione di responsabilità non sono proponibili in sede di legittimità, atteso che, come si desume dal tenore della doglianza, esse involgono esclusivamente censure di merito all'impugnata sentenza, riguardanti, da un lato la rivalutazione del compendio probatorio e dall'altro la ricostruzione in fatto della vicenda, ambiti che esulano dal sindacato di legittimità. 3.Inammissibile è la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 09.07.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Moonella i/7iR9f, Aldo Aceto 2(ed-3 ±D