Ordinanza — n. 32848/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRINO SANDRINA nato a FINALE LIGURE il 10/10/1950 avverso la sentenza del 30/01/2019 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; 1.Con sentenza del 30/01/2019, il Tribunale di Savona dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32848/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza, l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, eberrendebdifenscme.3:11Airtucete ha proposto appello - convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.)- chiedendo l'assoluzione dal reato contestatogli ed in subordine l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. e la rideterminazione della pena nel mimino edittale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRINO SANDRINA nato a FINALE LIGURE il 10/10/1950 avverso la sentenza del 30/01/2019 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30/01/2019, il Tribunale di Savona dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 lett.
b) I 283/1962 e la condannava alla pena di euro 3.000 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza, l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, eberrendebdifenscme.3:11Airtucete ha proposto appello - convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.)- chiedendo l'assoluzione dal reato contestatogli ed in subordine l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. e la rideterminazione della pena nel mimino edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II ricorso va dichiarato inammissibile. 2.Le censure relative all'affermazione di responsabilità non sono proponibili in sede di legittimità, atteso che, come si desume dal tenore della doglianza, esse involgono esclusivamente censure di merito all'impugnata sentenza, riguardanti, da un lato la rivalutazione del compendio probatorio e dall'altro la ricostruzione in fatto della vicenda, ambiti che esulano dal sindacato di legittimità.
3. Inammissibile è la censura afferente la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.pen. in quanto la questione non è stata posta dinanzi al giudice di merito. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (introdotto dall'art. 1 d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ed entrato in vigore in data 2.4.2015) non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez.3, n.19207 del 16/03/2017, Rv.269913; Sez.5, n.57491 del 23/11/2017, Rv.271877; Sez. 7, n.43838 del 27/05/2016, Rv.268281; Sez.6, n.20270 del 27/04/2016, Rv.266678).
4. Inammissibile è anche la richiesta di rideterminazione della pena. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 09.07.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente c V°ne Aldo