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Ordinanza — n. 32847/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a search warrant order outside Article 586 provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32847/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by four defendants inadmissible de plano. The defendants challenged a Palermo Tribunal order rejecting their request to revoke a search warrant, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such orders can only be appealed jointly with the final judgment, not autonomously, and thus the appeals fell outside the scope of Article 586.

Regesto Legislator

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Art. 586, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An order rejecting a request to revoke a search warrant is not independently appealable under Article 586 but must be joined with the final judgment defining the degree of trial.

Parole chiave

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search warrant revocation cassation inadmissibility Article 586 procedure autonomous appeal de plano declaration azione di convalida del sequestro sequestro cautelare protezione del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 586, comma 3, cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso ordinanza dibattimentale fuori dalle ipotesi di cui all'art. 586, comma 3, cod.proc.pen.
Art. 263, cod. proc. pen.
pen., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, in quanto l'art. 263 cod.
Art. 325, cod. proc. pen.
non detta regole speciali circa la impugnazione delle ordinanze dibattimentali e non risultando applicabile la disciplina dettata dall'art. 325 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi devono, quindi, essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 of 2017
artt. 110 cod.pen
1079/2021 RGT, nell'interesse degli attuali ricorrenti, imputati per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 30 comma 1 lett d) in relazione all'art.
art. 129 cod.proc.pen
Avverso l'ordinanza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 586 cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso ordinanza dibattimentale fuori dalle ipotesi di cui all'art. 586, comma 3, cod.proc.pen.
art. 263 cod. proc. pen
pen., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, in quanto l'art. 263 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
non detta regole speciali circa la impugnazione delle ordinanze dibattimentali e non risultando applicabile la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.5, n. 14715 del 07/03/2019
(Sez.5, n. 14715 del 07/03/2019, Rv.276506 - 01; Sez.2, n.43778 del 10/10/2013, Rv.257307 - 01; Sez.3, n.2878 del 30/11/2007, dep.18/01/2008,Rv.238591 - 01).
Sez.2, n.43778 del 10/10/2013
14715 del 07/03/2019, Rv.276506 - 01; Sez.2, n.43778 del 10/10/2013, Rv.257307 - 01; Sez.3, n.2878 del 30/11/2007, dep.18/01/2008,Rv.238591 - 01).
Sez.3, n.2878 del 30/11/2007
14715 del 07/03/2019, Rv.276506 - 01; Sez.2, n.43778 del 10/10/2013, Rv.257307 - 01; Sez.3, n.2878 del 30/11/2007, dep.18/01/2008,Rv.238591 - 01).
Corte Cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRAFFA SILVESTRE nato a PALERMO il 16/10/1940 MARRAFFA ANTONINO nato a PALERMO il 01/01/1968 CAVALLARO GIUSEPPE nato a PALERMO il 01/04/1991 MESSINA LUCIANO nato a PALERMO il 19/02/1942 avverso l'ordinanza del 02/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMOa o avviso alle parti; la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02.04.2021, il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di revoca del sequestro probatorio avanzata, nell'ambito del proc. n. 1079/2021 RGT, nell'interesse degli attuali ricorrenti, imputati per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 30 comma 1 lett d) in relazione all'art. 21 comma 1 lett.

b) I 157/92 - 81 cpv, 110 cod.pen., 11 comma 3 lett f) e 30 I 394/1991.

2. Avverso l'ordinanza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. E' pervenuta memoria difensiva del difensore dei ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso ordinanza dibattimentale fuori dalle ipotesi di cui all'art. 586, comma 3, cod.proc.pen.

2. Costituisce, infatti, principio consolidato che l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetti la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio può essere impugnata, a mente dell'art. 586 cod. proc. pen., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, in quanto l'art. 263 cod. proc. pen. non detta regole speciali circa la impugnazione delle ordinanze dibattimentali e non risultando applicabile la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. pen. (Sez.5, n. 14715 del 07/03/2019, Rv.276506 - 01; Sez.2, n.43778 del 10/10/2013, Rv.257307 - 01; Sez.3, n.2878 del 30/11/2007, dep.18/01/2008,Rv.238591 - 01).

3. I ricorsi devono, quindi, essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 09/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ntt ontt>:: } i i -