Ordinanza — n. 32846/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12/9/2019, il Tribunale di Forlì dichiarava Renzo Lombardini colpevole della contravvenzione di cui all'art. 29-quattuordecis, comma 3, lett. b), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 15 mila euro di ammenda. Propone appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo - a mezzo del proprio difensore - l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, o, in subordine, la riduzione della pena al minimo edittale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32846/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDINI RENZO nato a RIMINI il 27/02/1947 avverso la sentenza del 12/09/2019 del TRIBUNALE di FORLI' dthIssiwgi~i~th; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/9/2019, il Tribunale di Forlì dichiarava Renzo Lombardini colpevole della contravvenzione di cui all'art. 29-quattuordecis, comma 3, lett. b), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 15 mila euro di ammenda.
2. Propone appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo - a mezzo del proprio difensore - l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, o, in subordine, la riduzione della pena al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - Pietro Baronio del foro di Rimini - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il CoijLiere estensore Il Pr