Ordinanza — n. 32845/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1 motivi di impugnazione non sono proponibili in sede di legittimità, atteso che, come si desume dal tenore delle doglianze, gli stessi involgono, in sostanza, esclusivamente censure di merito all'impugnata sentenza, riguardanti, da un lato la rivalutazione del compendio probatorio e dall'altro la ricostruzione in fatto della vicenda, ambiti che esulano dal sindacato di legittimità. 3 Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto appello - convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.) - chiedendo l'assoluzione dal reato suindicato. Il difensore dei ricorrenti ha inviato memoria difensiva.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPAGNUOLO FRANCO nato a AVELLINO il 23/10/1974 SPAGNUOLO MODESTINO nato a CONTRADA il 08/04/1971 avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 22.01.2021, il Tribunale di Avellino dichiarava gli attuali ricorrenti responsabili del reato di cui agli artt 81, 113 cod.pen. 17, comma 1 lett.a), 18 comma 1 lett. D) E) L, 55 e 56, d.lgs 81/08 e 28,29,36 comma 2 lett. A), B), C) e 55 d.lgs 81/08 e li condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza, gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto appello - convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.) - chiedendo l'assoluzione dal reato suindicato. Il difensore dei ricorrenti ha inviato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1 motivi di impugnazione non sono proponibili in sede di legittimità, atteso che, come si desume dal tenore delle doglianze, gli stessi involgono, in sostanza, esclusivamente censure di merito all'impugnata sentenza, riguardanti, da un lato la rivalutazione del compendio probatorio e dall'altro la ricostruzione in fatto della vicenda, ambiti che esulano dal sindacato di legittimità. 3 Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 09.07.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ell Aldo Acet