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Ordinanza — n. 32844/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32844/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32844/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 16/12/2020, il Tribunale di Velletri rigettava l'istanza con la quale Grazia Tallini aveva chiesto la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione emesso a suo carico dalla locale Procura della Repubblica, con riguardo ad una sentenza del 2/3/2011, irrevocabile il 16/4/2011.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen, art. 173 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32844/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'istante, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 3 e 21-septies, n. I. 241 del 1990: il Giudice non avrebbe verificato che l'ingiunzione a demolire sarebbe carente nell'individuazione dell'immobile oggetto del provvedimento, e sarebbe peraltro anche estinta per prescrizione, attesone il carattere afflittivo.

Parole chiave

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ordine di demolizione sospensione dell'esecuzione ritiro della domanda di esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione esecuzione dello sfratto disdetta della locazione abitativa

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'istante, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 173 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALUNI GRAZIA nato a MONTE PORZIO CATONE il 13/08/1959 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/12/2020, il Tribunale di Velletri rigettava l'istanza con la quale Grazia Tallini aveva chiesto la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione emesso a suo carico dalla locale Procura della Repubblica, con riguardo ad una sentenza del 2/3/2011, irrevocabile il 16/4/2011.

2. Propone ricorso per cassazione l'istante, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 3 e 21-septies, n. I. 241 del 1990: il Giudice non avrebbe verificato che l'ingiunzione a demolire sarebbe carente nell'individuazione dell'immobile oggetto del provvedimento, e sarebbe peraltro anche estinta per prescrizione, attesone il carattere afflittivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso - che reitera le questioni proposte nell'incidente di esecuzione - risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al primo profilo, il Tribunale ha già rilevato che l'identificazione dell'immobile da demolire non è affatto incerta, dato che la relativa ingiunzione rinvia alla sentenza di condanna pronunciata a carico della Tallini e, dunque, al manufatto in essa contenuto.

5. In ordine, poi, all'eccepita prescrizione dell'ingiunzione medesima, basti qui ricordare il costante - e condiviso - indirizzo di questa Corte, in forza del quale, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso. (Per tutte, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540: in motivazione, la S.C. ha precisato che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU).

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021 gliere estensore Il Presidente