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Ordinanza — n. 32842/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32842/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32842/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO GENNARO nato a NAPOLI il 08/02/1978 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; 1.Con sentenza del 25.9.2020, la Corte di appello di Napoli confermava, per quanto qui rileva, la sentenza del Tribunale di Napoli del 13.10.2015 nella parte in cui aveva dichiarato Peluso Gennaro responsabile del reato di cui all'art. 517- ter cod.pen. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 517- ter cod.pen; Ordinanza — n. 32842/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo.

Parole chiave

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indicazione di provenienza contraffazione di merci etichettatura e immissione sul mercato segno che può indurre in errore false indicazioni su attività commerciali origine delle merci

Disposizioni normative citate

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art. 517- ter cod.pen
1.Con sentenza del 25.9.2020, la Corte di appello di Napoli confermava, per quanto qui rileva, la sentenza del Tribunale di Napoli del 13.10.2015 nella parte in cui aveva dichiarato Peluso Gennaro responsabile del reato di cui all'art. 517- ter cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO GENNARO nato a NAPOLI il 08/02/1978 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 25.9.2020, la Corte di appello di Napoli confermava, per quanto qui rileva, la sentenza del Tribunale di Napoli del 13.10.2015 nella parte in cui aveva dichiarato Peluso Gennaro responsabile del reato di cui all'art. 517- ter cod.pen. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza, il predetto imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della coscienza e volontà dell'azione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 II ricorso va dichiarato inammissibile. 2.11 motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Va ricordato che l'accertamento del dolo, quale prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell'accertamento dell'elemento psicologico (cfr pag 4 della sentenza) ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorrente, peraltro, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 09.07.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente tItctiellag z Aldo Aceto .9 /