Ordinanza — n. 32841/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17/7/2020, la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava in nove anni di reclusione e 93.000 euro di multa la pena irrogata ad Elvin Muco dal Tribunale di Ravenna con decisione del 25/11/2008. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. in punto di aumento di pena a titolo di continuazione. Il Giudice di appello non avrebbe rispettato il dictum della Corte di legittimità, che avrebbe imposto la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, relativa, dunque, non solo ai reati satellite, ma anche alla fattispecie più grave, la cui pena sarebbe stata individuata in primo grado in misura eccessiva e superiore al minimo edittale. Il difensore ha depositato memoria il 17/6/2021, con la quale ha insistito nei motivi proposti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32841/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, la Corte di appello - con la sentenza impugnata - ha fatto corretta applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen., e - mantenuta ferma la stessa pena base per il delitto di cui all'art. 73 citato - ha specificato l'aumento disposto con la precedente sentenza a titolo di continuazione interna (1 anno, 6 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa, pari a 2 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per ciascuno dei 9 episodi) e di continuazione esterna (6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa), provvedendo poi ad eliminare quest'ultimo, perché relativo a reati ormai estinti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCO ELVIN nato il 02/12/1975 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/7/2020, la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava in nove anni di reclusione e 93.000 euro di multa la pena irrogata ad Elvin Muco dal Tribunale di Ravenna con decisione del 25/11/2008.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. in punto di aumento di pena a titolo di continuazione. Il Giudice di appello non avrebbe rispettato il dictum della Corte di legittimità, che avrebbe imposto la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, relativa, dunque, non solo ai reati satellite, ma anche alla fattispecie più grave, la cui pena sarebbe stata individuata in primo grado in misura eccessiva e superiore al minimo edittale. Il difensore ha depositato memoria il 17/6/2021, con la quale ha insistito nei motivi proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Con la sentenza n. 29312 del 22/5/2018, la Quarta Sezione di questa Corte di cassazione ha annullato la pronuncia del 25/10/2013 della Corte di appello di Bologna:
a) senza rinvio, limitatamente alle contestazioni relative alla violazione della disciplina concernente le armi, per essere i reati estinti per prescrizione;
b) con rinvio, "relativamente al complessivo trattamento sanzionatorio". Questa seconda statuizione è stata ben motivata alla pag. 13 della sentenza, sul presupposto che il Giudice del gravame aveva individuato una pena base (7 anni e 6 mesi di reclusione e 75.000 euro di multa) per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicando poi un aumento unitario e complessivo a titolo di continuazione, sia interna (per vari episodi di cessione di stupefacenti) che esterna (per le violazioni in materia di armi); non risultando quale pena fosse stata irrogata per le sole condotte poi dichiarate prescritte, si era dunque reso necessario l'annullamento con rinvio per la determinazione dell'aumento relativo alla continuazione interna, ferma la sanzione base nei termini già richiamati.
5. Tanto premesso, la Corte di appello - con la sentenza impugnata - ha fatto corretta applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen., e - mantenuta ferma la stessa pena base per il delitto di cui all'art. 73 citato - ha specificato l'aumento disposto con la precedente sentenza a titolo di continuazione interna (1 anno, 6 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa, pari a 2 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per ciascuno dei 9 episodi) e di continuazione esterna (6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa), provvedendo poi ad eliminare quest'ultimo, perché relativo a reati ormai estinti.
6. Non può condividersi affatto, dunque, la tesi che sostiene l'unico motivo di ricorso, e cioè che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto determinare ex novo l'intero trattamento punitivo, compresa la pena base: come ben risulta dalla sentenza n. 29312/18, infatti, l'annullamento ad opera della Quarta Sezione era stato disposto con rinvio limitatamente all'aumento di sanzione ex art. 81 cpv. cod. pen., non potendosi scindere - nella prima sentenza di appello - la pena irrogata per continuazione interna e quella per continuazione esterna con reati ormai estinti.
7. Proprio a tale vizio ha poi posto rimedio la Corte di appello con la sentenza impugnata, che, pertanto, non risulta viziata nei termini del ricorso. Neppure, peraltro, laddove si lamenta (così come nella memoria) che la sentenza non avrebbe individuato il reato più grave, sul quale calcolare la pena base; la lettera stessa dell'imputazione - già sostenuta da continuazione interna - impedisce, infatti, di individuare quale sia lo specifico episodio da ritenere più grave, tra i molti contestati (acquisto, a fine di cessione, di stupefacenti pesanti in quantitativi variabili tra 20 e 50 grammi circa), il che, tuttavia, non esclude affatto che questo stesso episodio esista, come peraltro ormai cristallizzato proprio dalla pronuncia di questa Corte n. 29312/18, che ne ha reso irrevocabile anche il trattamento punitivo, pari a sette anni, sei mesi di reclusione e 75.000 euro di multa.
8. Il ricorso, pertanto, risulta inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021 Il o o - gliere estensore Il Presidente 411 • M ng ni