Ordinanza — n. 32839/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25/9/2020, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa i il 13/9/2018 dal Tribunale di Brindisi, con la quale Antonio Gbia era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32839/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA ANTONIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 26/04/1966 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/9/2020, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa i il 13/9/2018 dal Tribunale di Brindisi, con la quale Antonio Gbia era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Sulla scorta degli esiti istruttori, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare diversamente il superamento della soglia di punibilità indicata nell'art. 5 in rubrica, ed avrebbe dovuto riscontrare l'impossibilità, in capo al Gioia, di provvedere all'incombente della dichiarazione, sia per lo stato di detenzione, sia per la gravissima situazione economica che aveva interessato il mercato in quel periodo. Del tutto assente, poi, sarebbe la motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, pur richieste con l'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, non considera che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza, anche richiamando la pronuncia di primo grado, ha evidenziato che - pacifica l'omessa presentazione della dichiarazione redditi ed IVA per l'anno 2011 - il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del' 2000, era stato accertato sulla base della contabilità rinvenuta durante il controllo fiscale; riscontri oggettivi, dunque, che peraltro il ricorso contesta con affermazioni del tutto generiche, come laddove richiama i "dati procedimentali" e la "situazione di fatto di cui alla vicenda in esame" che avrebbero dovuto indurre a "rivedere" l'entità dell'imposta evasa.
5. Di seguito, e sempre con riguardo a questo profilo, la sentenza ha contestato che dovessero esser valutati anche i costi sostenuti dal ricorrente nel 2011, in assenza di qualunque elemento documentale che li confermasse; quel che, peraltro, il ricorso non contesta affatto.
6. Ancora in tema di responsabilità, infine, la Corte di appello ha evidenziato che, se per un verso risultava provato che il Gioia fosse stato detenuto all'estero dal marzo 2012 all'ottobre 2015 (almeno), per altro verso egli non aveva dimostrato affatto di esser stato impossibilitato a delegare qualcuno nella gestione della società, in quel periodo; negli stessi mesi, cioè, nei quali aveva subito l'accesso della Guardia di Finanza, alla cui partecipazione il ricorrente aveva delegato un avvocato.
7. Da ultimo, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, si rileva che le stesse sono state implicitamente negate dalla Corte di appello nel punto di motivazione concernente la pena; al riguardo, infatti, la sentenza ha sottolineato che la sanzione era. stata individuata nel minimo edittale, e che risultava equa in relazione al fatto ed alla personalità del soggetto, già gravato da un significativo precedente in materia di stupefacenti. E con la precisazione, peraltro, che il relativo motivo di gravame era del tutto generico, limitandosi a richiamare la personalità dell'imputato ed il "contesto" nel quale la condotta era stata posta in essere.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il • liere