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Ordinanza — n. 32838/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32838/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32838/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'8/10/2020, la Corte di appello di Potenza confermava la pronuncia emessa il 28/10/2016 dal Tribunale di Matera, con la quale Vito Antonio Paradiso era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 349 cod. pen. e condannato alla pena di un anno di reclusione e quattrocento euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32838/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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atti impugnabili corrispondenza con il difensore lacune probatorie violazione delle norme sicurezza difetto di motivazione inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
Con sentenza dell'8/10/2020, la Corte di appello di Potenza confermava la pronuncia emessa il 28/10/2016 dal Tribunale di Matera, con la quale Vito Antonio Paradiso era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 349 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO VITO ANTONIO nato a MATERA il 30/03/1956 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; t

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8/10/2020, la Corte di appello di Potenza confermava la pronuncia emessa il 28/10/2016 dal Tribunale di Matera, con la quale Vito Antonio Paradiso era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 349 cod. pen. e condannato alla pena di un anno di reclusione e quattrocento euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Premesso che la Corte di appello non avrebbe motivato il rigetto dell'istanza di differimento per legittimo impedimento, presentata dal difensore per l'udienza dell'8/10/2020, si lamenta che la responsabilità del Paradiso sarebbe stata confermata in assenza di prove, non essendo risultato che lo stesso avesse violato i sigilli o che avesse usato l'area, dopo la violazione. La condotta illecita, peraltro, sarebbe stata verosimilmente tenuta da terzi (la zona sarebbe facilmente accessibile a chiunque) e nei giorni prossimi al 7/11/2013 (giorno dell'accertamento), dato che - nei precedenti, frequenti controlli - nessuna alterazione degli stessi sigilli sarebbe stata riscontrata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, alla richiesta di rinvio dell'udienza dell'8/10/2020, non può essere accolto il motivo che lamenta il completo difetto di motivazione da parte del Collegio. La Corte di appello, infatti, nel verbale della stessa udienza ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali non acconsentiva al rinvio (il certificato medico attestava una prognosi di 2 giorni per lombosciatalgia, della quale non era descritta la gravità; dal che, l'insussistenza di un impedimento assoluto a comparire), e su queste l'impugnazione non ha speso alcun argomento critico.

5. In ordine, poi, alla censura in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di un generico vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una non consentita valutazione diversa e più favorevole. Per poi concludere, peraltro, in termini astratti ed ipotetici, prospettando una possibile violazione da parte di terzi, nei giorni immediatamente prima del 7/11/2013, atteso che, in quel periodo, i controlli erano stati molto frequenti.

6. La doglianza, inoltre, non considera che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità del ricorrente doveva trarsi, in primo luogo, dalla titolarità dell'area in sequestro, sulla quale erano stati apposti i sigilli e della quale era stato nominato custode; dal che, il verosimile controllo della stessa proprietà da parte del Paradiso, il quale, per contro, non aveva mai comunicato variazioni dello stato dei luoghi né la scomparsa dei cartelli apposti, che - se in buona fede - avrebbe dovuto di certo notare, per darne immediato avviso.

7. Ancora, la sentenza ha evidenziato ulteriori, significativi elementi che dimostravano che il Paradiso aveva fatto uso dell'area in oggetto, dopo l'apposizione del vincolo:

a) il mancato rinvenimento di due autoveicoli, durante i rilievi del 7/11/2013, per contro menzionati nel verbale di esecuzione del decreto di sequestro preventivo del 9/10/2013;

b) la presenza - riscontrata il 7/11/2013 - di equini sul terreno agricolo;

c) la mancanza dei cartelli in precedenza apposti dalla polizia giudiziaria, a delimitazione dell'area sottoposta a vincolo. Elementi - tutti questi appena citati - che il ricorso non menziona affatto, tantomeno contesta.

8. Da ultimo sul punto, la Corte di appello ha preso in esame anche la richiesta di rinnovazione istruttoria, rigettandola ancora con adeguato argomento, di cui alla pag. 5 della sentenza; sul quale, nuovamente, il ricorso non muove censura.

9. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,