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Ordinanza — n. 32836/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32836/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32836/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché la questione oggetto della censura proposta non era stata rappresentata nei motivi di appello né in sede di precisazione delle conclusioni (nulla risultando dal relativo verbale di udienza in atti). Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. (Sez.3,n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) dpr n. 380/2001 e li aveva condannati alla pena di mesi tre di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda ciascuno.

Parole chiave

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pena privativa della libertà arresto infrazione privilegiata contravvenzione per violazione edilizia riduzione della pena fermo di breve durata

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod.pen
1.Con sentenza del 21.10.2020 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 26.11.2019 del Tribunale di Asti, che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NEGRO MARIA nato a CARMAGNOLA il 22/01/1961 FERRERO ANNA nato a ASTI il 07/07/1994 FERRERO PIETRO nato a CANALE il 23/11/1961 FERRERO MAURILIO nato a ASTI il 12/01/1992 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 21.10.2020 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 26.11.2019 del Tribunale di Asti, che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett.

b) dpr n. 380/2001 e li aveva condannati alla pena di mesi tre di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda ciascuno.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo, con i quale deducono vizio di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva in libertà controllata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché la questione oggetto della censura proposta non era stata rappresentata nei motivi di appello né in sede di precisazione delle conclusioni (nulla risultando dal relativo verbale di udienza in atti). Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. (Sez.3,n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, 09/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente >DEPOSITATA IN CA