Ordinanza — n. 32834/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28/02/2020 il Tribunale di Roma dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 17, comma 1 lett. Avverso la sentenza, l'imputato proponeva' appello, a mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi con i quali chiedeva l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen.. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen, art. 175 cod.pen, art. 568 comma 5 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32834/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 17, comma 1 lett. Avverso la sentenza, l'imputato proponeva' appello, a mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi con i quali chiedeva l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen.. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOGNA LINO nato a BOVILLE ERNICA il 22/12/1958 avverso la sentenza del 28/02/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle p.arti• - udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; ,
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/02/2020 il Tribunale di Roma dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 17, comma 1 lett.
a) e 55 comma 1 lett.
b) d.lgs 81/08, e lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza, l'imputato proponeva' appello, a mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi con i quali chiedeva l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen.. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen.
3. E' stata applicata la procedura "senza formalità" di cui all' art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'avv. Piera Pecchi, che ha sottoscritto l'atto di gravame, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.
3. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855;
Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.48492 de113/11/2013, Rv.258000). 4.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente tone1j13