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Ordinanza — n. 32833/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32833/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32833/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 12.10.2020 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 13.02.2018 del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 157 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32833/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A norma dell'art. 17 d.lgs 74/2000- entrato in vigore il 17.09.2011 - il termine prescrizionale ordinario del reato di cui all'art. 2 dlgs 74/2000, contestato al ricorrete, è pari ad anni otto e quello massimo ad anni dieci; Nella specie, le condotte, relative agli anni di imposta 2010 e 2011, si sono consumate, rispettivamente il il 28.9.2011 e 25.9.2012 e, pertanto, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti, il termine massimo di prescrizione maturerà, rispettivamente, il 28.9.2021 e 25.9.2022; con tutta evidenzia, al momento della pronuncia della denuncia impugnata, il termine prescrizionale non era ancora decorso.

Parole chiave

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omissione della contabilità doppia punibilità uso delle convenzioni di doppia imposizione errore di calcolo altri capi d'accusa reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod.pen
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando tre motivi: con il primo motivo deduce violazione dell'art. 157 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLNAR ZOLTAN nato il 30/04/1979 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 12.10.2020 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 13.02.2018 del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando tre motivi: con il primo motivo deduce violazione dell'art. 157 cod.pen. per omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A norma dell'art. 17 d.lgs 74/2000- entrato in vigore il 17.09.2011 - il termine prescrizionale ordinario del reato di cui all'art. 2 dlgs 74/2000, contestato al ricorrete, è pari ad anni otto e quello massimo ad anni dieci; Nella specie, le condotte, relative agli anni di imposta 2010 e 2011, si sono consumate, rispettivamente il il 28.9.2011 e 25.9.2012 e, pertanto, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti, il termine massimo di prescrizione maturerà, rispettivamente, il 28.9.2021 e 25.9.2022; con tutta evidenzia, al momento della pronuncia della denuncia impugnata, il termine prescrizionale non era ancora decorso.

3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche (pag 5, 6,7,8,9 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito; il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

4. Il terzo motivo di ricorso, del pari, ha ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità. Deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura - come nella specie - che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 09/07/2021 Il Consigliere estensore