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Ordinanza — n. 32831/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32831/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32831/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13/10/2020, il Giúdice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia dichiarava Luigi Allegrini e Stefania Silveri colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., e li condannava alla pena di 300,00 euro di ammenda. Propongono distinto atto di appello i due imputati, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo - a mezzo del proprio difensore - il proscioglimento per intervenuta prescrizione o, nel merito, l'assoluzione con formula piena o la riduzione del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 659 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32831/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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pene condizionali alleggerimento della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie disturbo dell'adattamento altri reati risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 659 cod. pen
Con sentenza del 13/10/2020, il Giúdice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia dichiarava Luigi Allegrini e Stefania Silveri colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., e li condannava alla pena di 300,00 euro di ammenda.
art. 613 cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili perché proposti da un avvocato - Gian Gabriele Binaglia del foro di Perugia - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALLEGRINI LUIGI nato a PERUGIA il 15/06/1971 SILVERI STEFANIA nato a CITTA DI CASTELLO il 10/03/1976 avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAciatehiaàiaise=31:1eitrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/10/2020, il Giúdice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia dichiarava Luigi Allegrini e Stefania Silveri colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., e li condannava alla pena di 300,00 euro di ammenda.

2. Propongono distinto atto di appello i due imputati, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo - a mezzo del proprio difensore - il proscioglimento per intervenuta prescrizione o, nel merito, l'assoluzione con formula piena o la riduzione del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti da un avvocato - Gian Gabriele Binaglia del foro di Perugia - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R