Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32828/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32828/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32828/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 13/10/2020, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 26/2/2018 dal Tribunale di Massa, con la quale Antonino Paterniti era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32828/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione; la Corte di appello avrebbe steso una motivazione carente e viziata in punto di elemento soggettivo del reato, quale dolo specifico, atteso che l'istruttoria avrebbe riscontrato soltanto negligenza o disinteresse, non fine di evadere. Quel che, peraltro, sarebbe escluso già solo dalla considerazione che l'obbligo tributario avrebbe gravato sulla società, non sull'imputato, e che questi avrebbe avuto ogni interesse all'adempimento dichiarativo, sia pur solo formale.

Parole chiave

Generato dall'IA
omissione del contribuente responsabilità civile del consulente fiscale complicità in sottrazione d'imposta dichiarazione fiscale assoggettamento all'imposta dovere di collaborazione del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATERNITI ANTONINO nato a TORTORICI il 11/06/1959 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/10/2020, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 26/2/2018 dal Tribunale di Massa, con la quale Antonino Paterniti era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione; la Corte di appello avrebbe steso una motivazione carente e viziata in punto di elemento soggettivo del reato, quale dolo specifico, atteso che l'istruttoria avrebbe riscontrato soltanto negligenza o disinteresse, non fine di evadere. Quel che, peraltro, sarebbe escluso già solo dalla considerazione che l'obbligo tributario avrebbe gravato sulla società, non sull'imputato, e che questi avrebbe avuto ogni interesse all'adempimento dichiarativo, sia pur solo formale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La Corte di appello, rispondendo (anche) alla censura qui riproposta, ha confermato la responsabilità del Paterniti - quanto al profilo psicologico della condotta (in sé pacifica) - con argomento logico e congruo, quindi non censurabile; la sentenza, in particolare, ha evidenziato l'entità dell'imposta evasa attraverso l'omissione dichiarativa di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 (IRES per 163.111,00 euro, pari al 27,5% del reddito imponibile, ed IVA per 150.230,00 euro), ed ha sottolineato che questa "totale evasione a fronte di redditi sensibili e ben computati" non poteva giustificarsi se non in un'ottica illecita; confermata, tra l'altro, del fatto che, successivamente, le imposte medesime non erano state corrisposte, ad ulteriore riscontro di una volontà preordinata al fine non versare all'Erario quanto dovuto. E con la precisazione, da ultimo, che tale obbligo gravava proprio sul ricorrente, quale amministratore unico e legale rappresentante della società, quindi soggetto direttamente interessato ad ogni profilo (anche) economico dell'ente stesso.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. \

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il C igliere estenso