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Ordinanza — n. 32827/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32827/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32827/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 14.07.2020, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 17.06.2019 del Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 lett. g) I.n. 283/1962 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 603 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32827/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo guji lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità; con il secondo motivo violazione dell'art. 603 cod.proc.pen.

Parole chiave

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inquinamento degli alimenti reati contro la salute pubblica indennizzo per carcerazione preventiva contributo di mantenimento cautelare spreco alimentare indicazioni nutrizionali e sulla salute

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE SALVATORE nato a PALERMO il 21/09/1969 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 14.07.2020, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 17.06.2019 del Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 lett.

g) I.n. 283/1962 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo guji lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità; con il secondo motivo violazione dell'art. 603 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo articolato ha ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito (pag 4,5,6,7,8). Il ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi - come avvenuto nella specie- la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977;

Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808).4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 09/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente