Ordinanza — n. 32826/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso va dichiarato inammissibile. I primi due motivi di ricorso hanno ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità. Il Tribunale, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha supportato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito (cfr pag 1,2,3,4 della sentenza impugnata). Il ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32826/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) d.lgs 152/2006 e lo condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando quattro motivi: con il primo motivo deduce carenza probatoria in merito all'affermazione di responsabilità; con il secondo motivo lamenta l'errata qualificazione del rifiuto; con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen; con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e l'eccessività della pena inflitta.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTICE ANGELO GIOVANNI nato a SERRADIFALCO il 28/04/1951 avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
I 1. Con sentenza pronunciata in data 16.07.2020, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1 lett.
a) d.lgs 152/2006 e lo condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando quattro motivi: con il primo motivo deduce carenza probatoria in merito all'affermazione di responsabilità; con il secondo motivo lamenta l'errata qualificazione del rifiuto; con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen; con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e l'eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. I primi due motivi di ricorso hanno ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità.
2. Il Tribunale, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha supportato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito (cfr pag 1,2,3,4 della sentenza impugnata). Il ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., valutando complessivamente il fatto e rimarcando, in senso ostativo, la quantità di rifiuto depositato e le modalità della condotta (collocazione del rifiuto in terreno non impermeabilizzato ed esposto ad infiltrazioni nel suolo). Le argomentazioni della Corte territoriale sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, disattendendo le censure qui riproposte, con argomentazioni congrue e logiche, rimarcando in senso sfavorevole la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 09/07/2021 Il Consigliere estensorer \