Ordinanza — n. 32825/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18/9/2020, la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa il 26/2/2018 dal Tribunale di Matera, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Alfredo Mosca quanto ai delitti di cui ai capi b) ed e), perché estinti per prescrizione, e - in ordine al residuo capo d) - rideterminava la pena in un anno e tre mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32825/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Un diffuso e solido compendio istruttorio, quindi, oggetto di logica lettura sin dal primo grado e con il quale è stata affermata la colpevolezza del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo d) (art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, m. 74), alla luce dell'inesistenza delle operazioni riportate nelle fatture con le quali era stato ridotto l'imponibile poi indicato nelle dichiarazioni presentate dall'imputato (come da analitica motivazione alle pagg. 7 ss. della decisione del Tribunale).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA ALFREDO nato a POLICORO il 14/08/1975 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/9/2020, la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa il 26/2/2018 dal Tribunale di Matera, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Alfredo Mosca quanto ai delitti di cui ai capi b) ed e), perché estinti per prescrizione, e - in ordine al residuo capo d) - rideterminava la pena in un anno e tre mesi di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello avrebbe steso una motivazione apparente, limitandosi ad un mero rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, e senza affrontare le varie censure mosse con il gravame; riguardanti, in particolare, le dichiarazioni dei testi Belfiore, Filomena Conte e Di Pierro, così come i rapporti tra Giuseppe Conte ed il citato Belfiore. La difesa ha depositato memoria a data 23/6/2021, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'impugnazione risulta manifestamente infondata.
4. La Corte di appello, con argomento congruo ed immeritevole di censura, ha innanzitutto evidenziato che il gravame proposto dal Conte non formulava autentici rilievi critici alla sentenza di primo grado, così omettendo di confrontarsi specificamente con le ragioni di diritto e con gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. In tal modo, dunque, non era stata contestata con efficacia la pronuncia emessa dal Tribunale, che, peraltro, aveva esaminato in modo adeguato ed ampio le diverse risultanze probatorie, a cominciare dalle prove dichiarative; il Giudice del gravame, al riguardo, ha richiamato le deposizioni Belfiore, Filomena Conte e Di Pierri, nonché quella del coimputato Giuseppe Conte, ed ha pienamente condiviso - perché logica ed adeguata - la valutazione che il Tribunale ne aveva fatto con riguardo alle stesse tematiche poi riprese con il gravame, come le fatture emesse, il loro mancato pagamento, il controllo incrociato della contabilità della ditta dello stesso Conte, la carica ricoperta dal Mosca ed i relativi profili di responsabilità.
Un diffuso e solido compendio istruttorio, quindi, oggetto di logica lettura sin dal primo grado e con il quale è stata affermata la colpevolezza del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo d) (art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, m. 74), alla luce dell'inesistenza delle operazioni riportate nelle fatture con le quali era stato ridotto l'imponibile poi indicato nelle dichiarazioni presentate dall'imputato (come da analitica motivazione alle pagg. 7 ss. della decisione del Tribunale).
5. Contro questa motivazione, peraltro, non possono valere le considerazioni che il ricorso in esame contiene, inammissibili perché di puro merito, come l'espresso richiamo a molte delle deposizioni, al loro contenuto ed al relativo giudizio di attendibilità (o inattendiblità) dei testimoni escussi.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021