Ordinanza — n. 32824/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata in data 02.10.2020, la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza emessa il 30.11.2015 dal Tribunale di Avezzano - con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e condannato alla pena di mesi quattro e giorno 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa- escludeva la continuazione e riduceva la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2.Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32824/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTADILI MOHAMED nato il 06/01/1990 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 02.10.2020, la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza emessa il 30.11.2015 dal Tribunale di Avezzano - con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e condannato alla pena di mesi quattro e giorno 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa- escludeva la continuazione e riduceva la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2.Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha determinato la pena base, valutandola pena equa, in misura pari al minimo edittale quanto alla pena detentiva ed in misura lievemente superiore al minimo edittale quanto alla pena pecuniaria; ha ritenuto tale pena congrua ed adeguata alla capacità criminale dell'imputato. La dosimetria della pena, pertanto, è sorretta da adeguata e logica motivazione. Del resto, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536). Risulta, quindi, manifestamente infondata la censura proposta.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso, 09/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente onell.-Di Oirt) tj - fUL1 Aldo A