Cassation court dismisses appeal against conviction for eventual intent crime due to lack of structural motivation flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision lacked structural logical flaws despite the appellant's claims. The appellant argued that the conviction relied on objective liability without proof of intent, while the court found the conviction based on the formal role's inherent risks and the defendant's long-term knowledge of the company's finances. The court emphasized that reviewing factual elements or adopting new parameters is precluded, and the lower court's reasoning regarding the defendant's duty of control was sound and consistent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, 607, 616 c.p.p.; The Supreme Court's review of motivation vices is limited to structural coherence, prohibiting the re-evaluation of factual elements or the adoption of new assessment parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPENTIERI GIOVANNI nato a ROCCAPIEMONTE il 16/05/1971 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/10/2020, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 23/4/2019 dal Tribunale di Massa, con la quale Giovanni Carpentieri era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, e condannato alla pena di sei mesi di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione il Carpentieri, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte avrebbe confermato la condanna sulla base di una sorta di responsabilità oggettiva, che avrebbe colpito il ricorrente solo in forza della carica formalmente ricoperta ed alla quale, peraltro, non avrebbe fatto seguito alcuna conoscenza della situazione patrimoniale della società. La responsabilità per dolo eventuale, affermata in sentenza, richiederebbe poi sempre la prova di un profilo volitivo, che peraltro coinvolgerebbe anche la soglia di punibilità, quale elemento costitutivo del reato; profilo del tutto assente nella pronuncia. La stessa colpevolezza, infine, sarebbe stata riconosciuta con argomento illogico e carente, così come viziata sarebbe la motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche, negate senza valutare gli argomenti indicati nel gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le Censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di un plurimo vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, non considera che la Corte di appello - pronunciandosi anche sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la circostanza (pacifica) che il Carpentieri avesse assunto la carica di legale rappresentante solo in via formale, per necessità economiche (mille euro al mese) e con la prospettiva di limitarsi a "firmare documenti" sottopostigli da Riccardo Trusendi, vero dominus, non poteva costituire motivo di esonero da responsabilità; con queste condotte, poi arricchite da una procura generale conferita allo stesso Trusendi, il ricorrente aveva infatti assunto il rischio che l'altro ponesse in essere qualsiasi condotta - anche illecita - nella gestione della società.
Rischio che, peraltro, la sentenza ha ulteriormente riscontrato nella circostanza stessa che il Trusendi aveva proposto al Carpentieri di ricoprire una carica solo in via formale, dietro pagamento di una sorta di stipendio; quel che, all'evidenza, avrebbe dovuto ingenerare nel ricorrente pesanti dubbi sulla liceità delle operazioni che il dominus intendeva compiere. E con la precisazione, peraltro, che il Carpentieri aveva lavorato nella stessa società per circa vent'anni, sia pur con mansioni esecutive (autista), così dovendosi immaginare con ragionevolezza che ne conoscesse la situazione economica, sia pur a grandi linee.
Con questo solido e logico argomento, dunque, la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità, anche solo a titolo di dolo eventuale; che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non si traduce affatto in una forma di responsabilità oggettiva, ma nella colpevole e volontaria abdicazione ad ogni dovere di controllo e verifica, che pur il Carpentieri sapeva di assumere al momento dell'acquisto della carica. Controlli che, peraltro, avrebbero dovuto coinvolgere anche il debito IVA, assai consistente (1,35 milioni di euro per il solo 2012), in uno con l'intera situazione economica, che pur lo stesso avrebbe dovuto verificare prima di accettare l'incarico (tra le altre, Sez. 3, n. 1722 del 25/9/2019, Passoni, Rv. 277507).
5. Da ultimo sul punto, la sentenza ha sottolineato - ancora con argomento privo di vizi - che il Carpentieri non aveva indicato neppur un elemento che potesse giustificare una piena fiducia nel Trusendi e che, dunque, autorizzasse - almeno in un'ottica strettamente soggettiva - il completo abbandono di ogni dovere di vigilanza.
6. Infine, quanto alle circostanze attenuanti generiche, queste sono state negate in assenza di un qualunque elemento che le favorisse; e con la precisazione che il ricorrente, pur avendo superato di molto la soglia di punibilità di cui alla norma in rubrica, è stato condannato al minimo della pena.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella faitispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso