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Ordinanza — n. 32822/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32822/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32822/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO ANTONIO nato a MARANO DI NAPOLI il 04/04/1968 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; í 1.Con sentenza pronunciata in data 14.01.2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 7.02.2020 del Tribunale di Bergamo - che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 5 d.lgs 74/200 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia - concedeva le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta, confermando nel resto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 581 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e lamentando vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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difetto di motivazione irresponsabilità sostituzione dei motivi allegazione motivata circostanza attenuante scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e lamentando vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
art. 581 c.p
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO ANTONIO nato a MARANO DI NAPOLI il 04/04/1968 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; í

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata in data 14.01.2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 7.02.2020 del Tribunale di Bergamo - che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 5 d.lgs 74/200 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia - concedeva le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e lamentando vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente lamenta la mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, senza che la censura sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 09.07.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente A