Ordinanza — n. 32820/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3/12/2020, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 16/12/2016 dal locale Tribunale, con la quale Raffaele Moschetti era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 171-ter, comma 1, r.d. n. 633 del 1941, 648 cpv. cod. pen. e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 160,00 euro di multa. , 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione; la Corte di appello non avrebbe motivato sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur contenuta nel gravame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32820/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, basti osservare che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono state riconosciute al Moschetti già in primo grado, e con prevalenza sulla recidiva, contestata come specifica, reiterata ed infraquinquennale; la Corte di appello, poi, si è pronunciata sulla richiesta di riduzione della pena, e l'ha respinta con argomento adeguato (i minimi già irrogati dal Tribunale) che l'impugnazione non contesta affatto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHETTI RAFFAELE nato a NAPOLI il 18/06/1948 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/12/2020, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 16/12/2016 dal locale Tribunale, con la quale Raffaele Moschetti era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 171-ter, comma 1, r.d. n. 633 del 1941, 648 cpv. cod. pen. e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 160,00 euro di multa. , 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione; la Corte di appello non avrebbe motivato sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur contenuta nel gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, basti osservare che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono state riconosciute al Moschetti già in primo grado, e con prevalenza sulla recidiva, contestata come specifica, reiterata ed infraquinquennale; la Corte di appello, poi, si è pronunciata sulla richiesta di riduzione della pena, e l'ha respinta con argomento adeguato (i minimi già irrogati dal Tribunale) che l'impugnazione non contesta affatto.
5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod., proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021 Il Co ere estensore Il Presidente EJ en