Ordinanza — n. 32819/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAJustice Agene chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 08.01.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni aggravate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32819/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel censurare il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a contestare l'omogeneità dei precedenti penali, ritenuti tali da delineare l'abitualità, senza confrontarsi con la valutazione di gravità del fatto (Sez. 5 n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635), in correlazione all'arma impiegata, ponendo la doglianza nell'alveo della genericità. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENE JUSTICE nato il 27/07/1974 avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Justice Agene chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 08.01.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni aggravate.
2. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel censurare il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a contestare l'omogeneità dei precedenti penali, ritenuti tali da delineare l'abitualità, senza confrontarsi con la valutazione di gravità del fatto (Sez. 5 n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635), in correlazione all'arma impiegata, ponendo la doglianza nell'alveo della genericità. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa urina Tudino Mrt es.