Ordinanza — n. 32582/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACristophel Dalpadulo chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Cagliari ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 17 maggio 2019 del Tribunale di Cagliari, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di resistenza, lesioni e declinazione di false generalità. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32582/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 2.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194). 2.2.
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seguente ORDINANZA At, sul ricorso proposto da: DALPADULO CRISTOPHEL nato a CAGLIARI il 12/03/1992 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARI..— Lclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cristophel Dalpadulo chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Cagliari ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 17 maggio 2019 del Tribunale di Cagliari, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di resistenza, lesioni e declinazione di false generalità. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194). 2.2.
Per altro verso, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); e l'accordo sulla pena raggiunto, nel caso in esame, ha investito l'esclusione delle attenuanti generiche, richieste con l'appello, il cui motivo è stato, pertanto, rinunciato (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ina Tudino MarM Vessichelli rrNecpA t rrA