Cassation court dismisses appeal against denial of generic mitigating circumstances due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing that the lower court failed to properly weigh positive indicators and violated the principle of factual judgment insusceptibility to review. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning was non-contradictory and adequately addressed the elements under Article 133 of the Penal Code, rendering the appeal a repetitive and unfounded request for direct re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is non-contradictory and sufficiently addresses the relevant elements, as the Court of Cassation cannot directly re-evaluate the factual judgment of the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL POPOLO CUPILLO ALFREDO SALVATORE nato a CATANIA il 10/06/1991 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; cJ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alfredo Salvatore Del Popolo Cupillo chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 16.1.2020, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina, riqualificato i fatti ' artt. 624, 625, n. 5 cod. pen e rideterminato la pena.
2. Il ricorrente censura il diniego delle attenuanti generiche, invocando la sottovalutazione di positivi indicatori, omettendo di confrontarsi con il principio per cui, in subiecta materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Sul punto, la Corte territoriale ha valorizzato la reiterazione e le modalità della condotta, nel quadro dei gravi precedenti, anche specifici, reputando esplicitamente recessivi i - generici - elementi segnalati dalla difesa. Sicchè il ricorso s'appalesa, da un lato, reiterativo di censure già razionalmente respinte e, dall'altro, finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione del diniego, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino ..IDEPC)SgTATA V ssichelli IN CANC.