Ordinanza — n. 32580/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha applicato a Vincenzo Formigli, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di un anno e otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., in rubrica ascrittog li.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32580/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, con atto a firma del difensore, l'imputato, lamentando violazione di legge in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMIGLI VINCENZO nato a NAPOLI il 13/02/1992 avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIélato avviso alle pai---fi-;) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (J,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha applicato a Vincenzo Formigli, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di un anno e otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., in rubrica ascrittog li.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, con atto a firma del difensore, l'imputato, lamentando violazione di legge in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. L'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; ipotesi in cui non è, all'evidenza, ricompreso il motivo dedotto.
In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).
4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Mar s ichelli ADEP IN OSITATA CAN