Sentenza — n. 32579/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAmedeo Della Corte chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale in sede del 28.06.2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, commesso il 6 marzo 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32579/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La fondatezza del ricorso impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. La Corte d'appello ha ritenuto la tardività dell'impugnazione, assumendo come la stessa fosse stata proposta - il 15 maggio 2020 - oltre il termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., pari a giorni quarantacinque decorrenti dalla notifica dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, eseguita il 10 marzo 2020. Trattasi di statuizione palesemente errata. 2.2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA CORTE AMEDEO nato a BATTIPAGLIA il 24/01/1986 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Amedeo Della Corte chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale in sede del 28.06.2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, commesso il 6 marzo 2013.
2. La fondatezza del ricorso impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. La Corte d'appello ha ritenuto la tardività dell'impugnazione, assumendo come la stessa fosse stata proposta - il 15 maggio 2020 - oltre il termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., pari a giorni quarantacinque decorrenti dalla notifica dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, eseguita il 10 marzo 2020. Trattasi di statuizione palesemente errata. 2.2.
Nell'ambito delle misure contenitive dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, l'art. 83 del d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020; termine prorogato dal successivo d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 sino all'il maggio 2020. In tal senso l'art. 83 del nuovo decreto, al comma 1, ha ribadito, tra l'altro, il rinvio ex lege di tutte le udienze penali fissate a partire dal 9 marzo, spostando però il termine finale di efficacia di tale disposizione al 15 aprile 2020. Il secondo comma dello stesso articolo ha, invero, riproposto la sospensione di tutti i termini procedurali (di cui ha fornito anche una elencazione dichiaratamente non esaustiva) ed il differimento, alla conclusione dell'intervallo temporale considerato, di quelli che avrebbero dovuto iniziare a decorrere durante il medesimo, stabilendo in aggiunta anche il differimento per il tempo necessario al suo rispetto delle udienze e delle attività per cui era previsto un termine computato a ritroso in tutto o in parte ricadente nell'intervallo considerato.
La disciplina dell'art. 83 è stata ripetutamente modificata o integrata sia prima che successivamente alla conversione del d.l. n. 18: l'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito dalla I. 5 giugno 2020, n.
40) ha, anzitutto, prorogato dal 15 aprile all'il maggio 2020 la durata delle disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo citato, spostando altresì l'inizio dell'operatività di quella di cui al successivo sesto comma al 12 maggio 2020.Siffatta sospensione, adottata per fronteggiare l'emergenza pandemica, si inserisce in una consolidata "tradizione" normativa che ha visto il legislatore ricorrere allo strumento della temporanea sospensione dell'attività giudiziaria per preservarne l'effettività in occasione di calamità naturali che comportino il rischio di impedirne o, comunque, alterarne in maniera significativa l'ordinario svolgimento.
In riferimento all'ambito applicativo, questa Corte ha affermato che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, di. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, trova applicazione nei procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780). 2.3. Nel quadro così sommariamente accennato, non vi è dubbio alcuno che la generale sospensione trovi applicazione anche in riferimento ai termini previsti in tema di impugnazione; con la conseguenza per cui la notifica dell'avviso di deposito della sentenza, eseguita nella finestra temporale coperta dalla sospensione, sposta alla data dell'il maggio 2020 il dies a quo per il computo dei tempi declinati dall'art. 585 cod. proc. pen..
Ne consegue che, nel caso di specie, il termine per il deposito dell'atto d'appello sarebbe scaduto - diversamente da quanto ritenuto - il 26 giugno 2020, con conseguente tempestività dell'impugnazione, proposta il 15 maggio 2020. 3.Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data di consumazione del reato - il 6 marzo 2013 - tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. 4.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la formula di cui al dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore I Presidente Aless dr