Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific statutory grounds required for penalty application appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not rely on one of the specific statutory grounds permitted for challenging penalty application sentences. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that under Article 610, paragraph 5-bis, appeals against such sentences are strictly limited to specific defects like lack of correlation between the plea and the sentence or legal error in qualification. Since the appellant's complaint did not fit these narrow exceptions, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying penalties following a plea bargain are inadmissible unless they specifically allege defects listed in Article 448, such as lack of correlation between the plea and the sentence or legal error in qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA AL sul ricorso proposto da: AMARONE ANDREA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 10/09/1991 avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord ha applicato a Andrea Amarone, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, con atto a firma del difensore, l'imputato, lamentando violazione di legge in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. L'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; ipotesi in cui non è, all'evidenza, ricompreso il motivo dedotto.
In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).
4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il residente Alessand a Tudino MriVessichelli ,DEPOS i