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Ordinanza — n. 32577/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific grounds required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32577/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law for challenging sentencing decisions. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds to issues regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty. Since the appeal did not address any of these specific statutory requirements, the court rejected it and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if not based on the specific grounds of the defendant's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing decision Code of Criminal Procedure specific grounds requirement Article 448 paragraph 2-bis testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.
L'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, con atto a firma del difensore, l'imputato, lamentando violazione di legge in riferimento all'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, con atto a firma del difensore, l'imputato, lamentando violazione di legge in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO EMANUELE ONOFRIO nato a NAPOLI il 12/03/1996 avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord ha applicato a Onofrio Emanuele Maiello, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, con atto a firma del difensore, l'imputato, lamentando violazione di legge in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. L'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; ipotesi in cui non è, all'evidenza, ricompreso il motivo dedotto.

In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).

4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Ma essi helli ,D IN EPOS