Ordinanza — n. 32575/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMorat Slimani chiede, con atto a sua firma, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 4.11.2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato e continuato, escluso l'aggravante della destrezza e rideterminato la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 571 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32575/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato: l'impugnazione è, infatti, stata presentata in data 1 settembre 2020 personalmente dall'imputato, con atto sottoscritto dal medesimo. 2.1. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLIMANI MORAT nato il 01/11/1980 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Elato avviso alle paTtU udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Morat Slimani chiede, con atto a sua firma, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 4.11.2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato e continuato, escluso l'aggravante della destrezza e rideterminato la pena.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato: l'impugnazione è, infatti, stata presentata in data 1 settembre 2020 personalmente dall'imputato, con atto sottoscritto dal medesimo. 2.1. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".
Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente,". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. 2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessan rina Tudino esichelli DE