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Ordinanza — n. 32574/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32574/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32574/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha applicato a Marius Bogdan Mujoiu, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena ritenuta congrua di anni due di reclusione ed Euro 600 di multa in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 493-ter cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32574/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss., cod. proc. pen., la pena ritenuta congrua di anni due di reclusione ed Euro 600 di multa in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.

Parole chiave

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revoca del credito al consumo ripudiazione divieto dell'arresto personale per debiti revoca della sospensione condizionale pena pecuniaria non riscuotibile recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 493-ter cod. pen
pen., la pena ritenuta congrua di anni due di reclusione ed Euro 600 di multa in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso per la predetta causa comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUJOIU BOGDAN MARIUS nato il 21/03/1977 avverso la sentenza del 11/06/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; t ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha applicato a Marius Bogdan Mujoiu, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena ritenuta congrua di anni due di reclusione ed Euro 600 di multa in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.

2. Avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. e delle attenuanti generiche.

3. Con memoria in data 9 ottobre 2020, il difensore dell'imputato ha allegato richiesta di irrevocabilità della sentenza impugnata, proposta dall'imputato.

4. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. La richiesta dell'imputato di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, proposta con dichiarazione personale autenticata dal difensore, assume il significato di rinunzia implicita all'impugnazione.

5. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso per la predetta causa comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma dì euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 8 giugno 2021 Il Consigliere estensore P esidente Ales ndrina Tudino iDEP IN OSITATA CAN